Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 17278 del 2010

ECLI:IT:TARNA:2010:17278SENT

Massima

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Il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sulla domanda di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) non configura un silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto, bensì un silenzio-diniego, in quanto la legge prevede espressamente tale conseguenza giuridica dell'inutile decorso del termine per provvedere. Tale silenzio-diniego, in quanto provvedimento tacito, è impugnabile in sede giurisdizionale nel termine decadenziale di sessanta giorni, senza che possano essere dedotti vizi formali come il difetto di motivazione, atteso che la motivazione è necessaria solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di accogliere la domanda di accertamento di conformità, al fine di giustificare la sanatoria di un abuso edilizio. Tuttavia, il privato può comunque allegare e provare che l'opera realizzata sine titulo sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. "doppia conformità"), al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di accertamento di conformità. Diversamente, l'ordinanza di demolizione adottata dal comune dopo la presentazione di una domanda di condono edilizio è illegittima, in quanto la legge n. 47/1985 impone all'amministrazione di astenersi da ogni iniziativa repressiva fino alla definizione del procedimento di condono, essendo necessario che l'amministrazione si pronunci previamente sulla condonabilità o meno dell'opera edilizia mediante una specifica e motivata pronuncia, che non può essere sostituita da generiche dichiarazioni di non condonabilità contenute nei provvedimenti sanzionatori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6945 del 1995, proposto da:
An.Ba., rappresentato e difeso dall'avv. Lo.Br.Mo., con domicilio eletto in Barano d’Ischia;
contro
Comune di Forio d'Ischia (n.c.);
Sul ricorso numero di registro generale 7188 del 1995, proposto da:
An.Ba., rappresentato e difeso dall'avv. Lo.Br.Mo., con domicilio eletto in Barano d’Ischia;
contro
Comune di Forio d'Ischia (n.c.);
quanto al ricorso n. 6945 del 1995:
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria n. 4260 del 23.2.1995 prodotta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/85;
quanto al ricorso n. 7188 del 1995:
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n 201 del 20.4.1995 e di tutti gli atti preordinati, connessi e c…

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