Cassazione penale Sez. V sentenza n. 936 del 13 giugno 1992
ECLI:IT:CASS:1992:936PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 19 nuovo cod. proc. pen. dispone che, prima di decidere nella riunione o separazione di processi, debbano essere sentite le parti. Ciò significa non che debba disporsi preventivamente la convocazione delle parti stesse in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 nuovo cod. proc. pen., ma soltanto che quelle interessate siano informate e messe in condizioni di interferire, secondo i casi e nel modo più consono alla fase o allo stato del processo. Siffatta esigenza risulta soddisfatta "ex se" rispetto a quelle parti che abbiano proposta l'istanza di riunione o di separazione, di modo che in tal caso residua solo l'obbligo di informare le altre.
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