Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4932 del 23 settembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:4932CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza della corte costituzionale n.. 42 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità dell'art.. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale, secondo la disciplina in esso prevista, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di riparto dell'attivo, implica la totale cancellazione dall'ordinamento del suddetto istituto, quale forma d'impugnazione non idonea a garantire l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio e della difesa della parte nel corso del relativo procedimento. Pertanto, la sopravvenienza di detta declaratoria d'incostituzionalità nel corso del giudizio di cassazione, instaurato a norma dell'art.. 111 della costituzione avverso il provvedimento reso dal tribunale in esito a quel reclamo, se non incide sull'ammissibilità del ricorso, in precedenza notificato, comporta l'improseguibilità del processo, con annullamento senza rinvio del provvedimento del tribunale, a prescindere dall'eventuale tardività del reclamo (in relazione al termine fissato dal citato art.. 26).

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