Cassazione penale Sez. I sentenza n. 594 del 10 gennaio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:594PEN

Massima

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La declaratoria di incostituzionalità della norma che prevede la categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011 comporta l'illegittimità dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna per il reato di violazione delle relative prescrizioni, con cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali, in quanto il fatto contestato non integra più fattispecie di reato per venir meno del presupposto applicativo della misura di prevenzione dichiarato incostituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione della categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011, ritenendola non conforme alle esigenze di tassatività imposte dalla Costituzione e dalla CEDU. Tale pronuncia ha determinato l'espunzione della disposizione dall'ordinamento giuridico, con efficacia tendenzialmente ex tunc. Di conseguenza, qualora la misura di prevenzione applicata a un soggetto rientri nella categoria dichiarata incostituzionale, la violazione delle relative prescrizioni non può più integrare il reato previsto dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto il presupposto applicativo della misura, costituente l'antecedente logico della condotta, è venuto meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità. Pertanto, le sentenze di condanna emesse sulla base di tale reato devono essere annullate senza rinvio, con cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali. Tale principio si applica anche ai casi in cui la misura di prevenzione sia stata applicata in base alla categoria di pericolosità dichiarata incostituzionale, indipendentemente dalla necessità di ulteriori verifiche, in quanto l'intervento del Giudice delle leggi ha inciso direttamente sulla struttura stessa del reato, facendo venir meno il suo presupposto applicativo. Ciò comporta l'obbligo di revocare le sentenze di condanna emesse per la violazione delle prescrizioni connesse a una misura di prevenzione fondata sulla categoria di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani - Presidente

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 08/05/2019 del TRIBUNALE di PADOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. Giovanni DI LEO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Veniva proposto incidente di esecuzione nell'interesse di (OMISSIS), volto ad ottenere la revoca di n. 4 sentenze di condanna per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 1…

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