Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37699 del 15 settembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:37699PEN

Massima

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Il difensore del terzo interessato nel procedimento penale deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Tale procura speciale non è riconducibile all'istituto previsto dall'articolo 122 del codice di procedura penale, ma deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, essendo sufficiente l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento, senza necessità di adottare formule sacramentali. La procura speciale ex articolo 100 del codice di procedura penale si differenzia dalla procura prevista dall'articolo 122 dello stesso codice in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata. Pertanto, dal punto di vista funzionale, a ciò che rappresenta l'atto di nomina ex articolo 96 del codice di procedura penale per l'imputato, corrisponde la "procura speciale ex articolo 100 c.p.p." per la parte privata che agisce per la tutela di interessi civili, e quindi anche per il terzo sequestrato. Ciò che rileva nell'atto che si limita a conferire l'incarico al difensore, tanto per l'imputato (ex articolo 96) quanto per la parte privata non imputato (ex articolo 100), è la chiara manifestazione di volontà con l'individuazione della specifica procedura per la quale ciò avviene e degli elementi identificativi del professionista. Inoltre, il terzo sequestrato, in quanto soggetto portatore di interessi civilistici, può partecipare al procedimento penale attraverso difensore nominato con atto denominato "procura speciale" (ex articolo 100), in luogo della "nomina" (di cui all'articolo 96 c.p.p.) come è per l'imputato. Infine, nel giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. IASILLO Adria - rel. Consigliere

Dott. ALMA ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (n. il (OMISSIS)) e dalla terza interessata (OMISSIS) s.r.l. - in persona del suo rappresentante legale, (OMISSIS) (n. il (OMISSIS));

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 23/01/2014;

Sentita la relazione della causa fatta dal ((omissis));

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Con ordinanza del 23.10.2013, il G.U.P. del Tribunale…

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