Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1414 del 27 gennaio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:1414CIV

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa all'Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (Principio espresso in fattispecie in cui l'avvocato: aveva subordinato la richiesta restituzione dei documenti ai clienti al pagamento del proprio onorario; aveva assunto incarichi a favore e contro la stessa parte, ponendosi in situazione di conflitto di interessi; non aveva informato la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidatogli e di quanto appreso nell'esercizio del medesimo, non fornendo indicazioni veritiere sullo sviluppo della pratica).

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