Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3699 del 20 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3699PEN

Massima

Massima ufficiale
Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un contributo, di ordine materiale o psicologico - non necessariamente causale, purché, con giudizio di prognosi postuma, idoneo - alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa, posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la sussistenza di quel reato e, sotto l'aspetto soggettivo, che sussista in quel soggetto, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta criminosa, senza, però, che sia necessaria in tutti i soggetti la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo, essendo sufficiente che sussista, in quel soggetto, la consapevolezza che vi è la coordinazione delle forze da parte di uno solo dei concorrenti.

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