Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5407 del 7 marzo 2014

ECLI:IT:CASS:2014:5407CIV

Massima

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Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci o deposito nel registro delle imprese, essendo tali adempimenti pubblicitari necessari solo ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla società e ai terzi. Il requisito dell'autenticazione della sottoscrizione, introdotto dalla legge n. 310 del 1993, condiziona unicamente l'iscrizione della cessione e la sua opponibilità, ma non incide sulla validità del trasferimento inter partes, che può avvenire anche mediante scrittura privata. L'erede che agisce per lo scioglimento della comunione ereditaria, al fine di ricostruire il patrimonio del de cuius e ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi, subentra nella posizione del dante causa e non può essere considerato terzo rispetto agli atti dispositivi a titolo oneroso compiuti dal de cuius, salvo che non abbia proposto un'azione di riduzione per lesione della legittima. La mancanza di iscrizione della cessione nel registro delle imprese o di data certa anteriore all'apertura della successione non determina l'inopponibilità dell'atto al coerede, il quale è subentrato nella medesima posizione del de cuius. La validità e l'efficacia del contratto di cessione di quote sociali non sono inficiate dalla mancata iscrizione, in quanto tale requisito formale attiene solo all'opponibilità del trasferimento alla società e ai terzi, senza incidere sull'elemento causale del negozio, che può essere meritevole di tutela anche se non idoneo a consentire l'immediato esercizio dei diritti sociali da parte dell'acquirente. In assenza di una norma imperativa violata, non ricorre la nullità del contratto per frode alla legge, neppure ove l'operazione sia stata realizzata attraverso modalità non trasparenti, come l'intestazione fiduciaria delle partecipazioni, in mancanza di un divieto legale di tale pratica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11609/2008 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.A. (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) L.DA (C.F. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all…

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