Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 26707 del 18 settembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26707CIV

Massima

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I costi e le spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, non sono ammessi in deduzione nella determinazione del reddito di impresa, anche qualora tali costi siano stati regolarmente sostenuti e contabilizzati, in quanto l'illecito commesso al momento dell'assunzione irregolare del personale, al fine di ottenere indebiti benefici contributivi, ha dato titolo all'obbligazione funzionale alla realizzazione del delitto, consistita nel pagamento dello stesso personale. Pertanto, la deducibilità di tali costi è esclusa non solo quando essi siano direttamente impiegati per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche quando siano inerenti a più generali attività delittuose alle quali l'impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi, ancorché realmente sostenuti. Il giudice di merito, in presenza di una notizia di reato, per riconoscere la deducibilità dei costi in esame, deve indagare se l'acquisizione di fattori produttivi (costo della manodopera) funzionali allo svolgimento dell'attività lecita d'impresa, siano in un rapporto di strumentalità con la commissione del reato, e non può basarsi unicamente sulla liceità del lavoro retribuito e svolto dai dipendenti.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. ((omissis)) - Presidente -
TRIBUTI - costi -
deducibilità -
collegamento -
reato-
Dott.ssa MARIA LUISA DE ROSA - Consigliere -
Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE - Rel. Consigliere
Ud. 28/04/2023 –
CC
Dott. FEDERICO LUME - Consigliere -
R.G.N. 2827/2017
Dott. FRANCESCO CORTESI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 2827-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore
Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
C.R.C.- Centro Ricerche Calzature s.r.l. in fallimento.
- intimato-
avverso la sentenza n. 1665/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZ. STACCATA DI…

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