Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12853 del 29 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:12853PEN

Massima

Massima ufficiale
La detenzione di polvere da sparo sufficiente al confezionamento di non piu` di mille cartucce (nella specie quattrocento), da parte di persona munita di porto d`armi e in possesso di fucile da caccia regolarmente denunciato, non configura, in virtu` del disposto dello art. 26 legge 18 aprile 1975, n. 110 l'ipotesi delittuosa di detenzione abusiva, di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 ne` altra fattispecie criminosa, in quanto a tale detenzione difetta il carattere di illegalita`, non sussistendo l'obbligo della denuncia stabilito dall'art. 38 T.U.L.P.S.. Ne` la non assoggettabilita` all'obbligo di denuncia e la conseguente legittimita` della detenzione possono essere validamente contestate sul rilievo che oggetto della detenzione non sono cartucce per fucile da caccia, bensi` polvere da sparo, perche` per munizioni. Quando le stesse costituiscono l'armamento del fucile da caccia - deve intendersi tutto cio` che serve al confezionamento delle cartucce, e quindi anche la polvere da sparo. conforme: Sen 07/07/1986 7204 sez 1 Pen Sen 23/05/1986 3483 sez L Civ Sen 30/01/1986 1071 sez 1 Pen

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