Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2715 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:2715SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all'amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. Ciò in quanto, a seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata esclusa l'operatività dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 laddove il provvedimento sia stato adottato in violazione del menzionato articolo 10-bis. La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel caso in cui venga in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale, determina sempre l'illegittimità del provvedimento adottato in spregio delle garanzie partecipative del privato istante, in quanto la modifica normativa ha realizzato una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimenti discrezionali, sottraendo tale modello procedimentale ai meccanismi di possibile 'sanatoria processuale' previsti in via generale per la violazione di norme sul procedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02715/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16553/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16553 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI VISTO DI INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO STAGIONALE EMESSO DALLA AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN.

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