Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21 del 3 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:21PEN

Massima

Massima ufficiale
E' ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato contro l'ordinanza confermativa del provvedimento di coercizione, adottata in sede di riesame dal tribunale della libertà, ancorché lo imputato medesimo abbia beneficiato della concessione della libertà provvisoria. L'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione discende, infatti, dalla circostanza che, a differenza dell'imputato a piede libero, quello in stato di libertà provvisoria è assoggettabile a cauzione o malleveria, all'obbligo o divieto di dimora (art.. 286 cod. proc. pen. ed alla possibilità di revoca del beneficio ex art.. 292 cod. proc. PEN.).

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