Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36348 del 30 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:36348PEN

Massima

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Il reato di diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche quando l'imputato, pur non essendo sorpreso nell'atto materiale di distribuzione dei volantini diffamatori, sia comunque individuato come autore degli stessi attraverso le dichiarazioni di testimoni oculari che abbiano colto il suo comportamento in circostanze immediatamente precedenti o successive alla diffusione, purché tali testimonianze risultino intrinsecamente attendibili per l'assenza di qualsivoglia interesse personale dei dichiaranti nella vicenda processuale. L'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica non costituisce esimente quando le espressioni utilizzate siano oggettivamente denigratorie e l'attribuzione di condotte al destinatario sia priva di fondamento, configurando così gli estremi della diffamazione. Il giudice di merito, nel valutare la credibilità dei testimoni, può legittimamente disattendere le deduzioni difensive volte a mettere in discussione la loro attendibilità sulla base di meri sospetti di parzialità, in assenza di elementi concreti che ne comprovino l'effettiva sussistenza.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
B. G. ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 22.3.2002 della Corte di Appello di Milano, confermativa della di lui condanna alla pena di L. 800.000 di multa (oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e alla pubblicazione a sue spese della sentenza), quale responsabile di diffamazione a mezzo della stampa, per avere egli redatto e diffuso due volantini di contenuto lesivo della reputazione di F. F. -qualificato, tra l'altro, come "il Giuda traditore" e "verme", cui si attribuiva il fatto determinato di azioni di "sabotaggio politico", motivate da personali interessi, nei confronti della giunta leghista del Comune di Seregno; fatto accertato in Seregno il 7.4.1995.
Il ricorrente denuncia il vizio di manifesta illogicità della motivazione, nell'assunto che i secondi giudici avrebbero semplicemente richiamato la motivazione della pronuncia di prim…

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