Cassazione penale Sez. I sentenza n. 544 del 29 marzo 1999

ECLI:IT:CASS:1999:544PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all`art.4, comma 10, della legge n.1423 del 1956, richiamata dall`art.3-ter, comma 2, della legge n.575 del 1965, espressamente limita, in tema di misure di prevenzione, le censure deducibili con il ricorso per cassazione alla violazione di legge, sicche` l`ambito del sindacato devoluto alla Corte di legittimita` non si identifica con quello proprio del motivo di ricorso di cui all`art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., ma ha una estensione piu` circoscritta, non potendo evidentemente farsi coincidere la violazione di legge con l`illogicita` manifesta della motivazione. Pertanto, ne deriva che, oltre ai casi di mancanza di motivazione, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicita`, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l`applicazione della misura.    conforme:Sen 16/12/1997 5525 sez 1 Pen

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