Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1031 del 2013

ECLI:IT:TARCT:2013:1031SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è che, in presenza di elementi concreti di incertezza circa il confine tra proprietà privata e demanio marittimo, l'Autorità amministrativa competente (nella fattispecie, la Capitaneria di Porto) ha l'obbligo di procedere preventivamente alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione, prima di poter legittimamente esercitare il potere di autotutela del demanio marittimo mediante l'adozione di un'ingiunzione di sgombero. Tale delimitazione del confine demaniale, che rappresenta un indispensabile presupposto per il successivo esercizio del potere di autotutela, deve essere effettuata attraverso un apposito procedimento che, sotto il profilo sostanziale, sfocia in un provvedimento meramente dichiarativo (non costitutivo) dell'estensione del demanio marittimo, e sotto il profilo procedimentale, deve rispettare le garanzie partecipative previste dalla legge, con il coinvolgimento dei privati interessati. Pertanto, l'adozione di un'ingiunzione di sgombero in assenza della preventiva delimitazione del confine demaniale, in una situazione di incertezza circa la demanialità dell'area, determina l'illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti di legge. Ciò vale anche nel caso in cui, in precedenza, l'Autorità marittima abbia rilasciato un'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione per la realizzazione di un immobile in un'area limitrofa, in quanto tale circostanza è indice della sussistenza di una situazione di incertezza circa il confine demaniale che impone il rispetto della procedura di delimitazione di cui all'art. 32 del Codice della Navigazione.

Sentenza completa

N. 02823/2001
REG.RIC.

N. 01031/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02823/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2823 del 2001, proposto da:
Pistritto Giuseppa Lucina e Pistritto Maria,quest’ultima dante causa di Catana Giuseppe e Catana Giuseppina, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Commendatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dario Sammartino in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

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