Tribunale civile Venezia sentenza n. 1641 del 28 settembre 2023

Massima

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Il curatore fallimentare può revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., i pagamenti effettuati dal fallito nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, qualora dimostri che il creditore beneficiario era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Tale conoscenza può desumersi da plurimi elementi indiziari, quali i solleciti di pagamento per fatture scadute e insolute, la richiesta di dilazione di pagamento da parte del debitore, l'escussione di garanzie per il mancato pagamento dei canoni, la mancata pubblicazione dei bilanci successivi a quello chiuso al 31.12.2014 e l'attivazione di ammortizzatori sociali per crisi aziendale, che nel loro complesso rivelano la situazione di grave difficoltà economico-finanziaria in cui versava il debitore. Inoltre, il creditore non può invocare l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.f. per i pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei "termini d'uso", qualora i ritardi nei pagamenti non risultino essere stati abitualmente tollerati nel concreto svolgimento del rapporto tra le parti, ma siano stati oggetto di solleciti e richieste di rientro da parte del creditore. Infine, il credito del convenuto non può essere compensato con il debito derivante dalla revocatoria fallimentare, in quanto il debito sorge nei confronti della massa dei creditori e non direttamente nei confronti del fallito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. (...), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7100/2020 R.G. promossa da Fallimento (...) Company SRL, in persona del Curatore dott. (...), con l'avv. (...) ATTORE contro F. (...) SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, con gli avv.ti (...) e (...)
CONVENUTA
Oggetto: revocatoria fallimentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Fallimento attoreo è stato dichiarato con sentenza di questo Tribunale,n. 142/2017 del 13.10.2017.
Il Fallimento è stato dichiarato su istanza di auto-fallimento della stessa società (...) (acronimo della società fallita indicata in epigrafe per esteso), datata 11.10.2017 e depositata in data 13.10.2017, dopo il tentativo di accedere alla procedura di concordato preventivo mediante la proposizione di un ricorso c.d. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., con contestuale…

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