Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10807 del 10 maggio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:10807CIV

Massima

Massima ufficiale
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui all'art. 395, n. 3, cod. proc. civ. (rinvenimento, dopo la sentenza, di un documento decisivo non prodotto prima per fatto non imputabile alla parte), senza che la mancata previsione di tale ipotesi di revocazione tra quelle ammissibili, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della Cassazione, sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale giacché la Corte costituzionale, con ordinanza n. 205 del 2001, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della relativa questione, ritenendo il difetto dei presupposti per una pronuncia additiva, atteso che solo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe provvedere all'introduzione di un nuovo e diverso motivo di revocazione.

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