Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 570 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:570SENT

Massima

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L'attività di parcheggio di autoveicoli, anche se svolta senza prestazione di servizi di custodia, è soggetta all'obbligo di licenza previsto dall'art. 86 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in quanto costituisce un'attività commerciale di messa a disposizione di spazi per la sosta a pagamento, finalizzata al lucro, che incide sull'interesse pubblico alla regolamentazione e al controllo di tali attività. Tale obbligo di licenza non può essere eluso qualificando l'attività come mera locazione di spazio libero, in quanto la ratio della norma è quella di sottoporre a controllo e autorizzazione tutte le iniziative economiche che, pur non configurandosi come veri e propri servizi di parcheggio con custodia, comportano comunque la messa a disposizione del pubblico di aree per la sosta a pagamento. Pertanto, l'esercizio di un'attività di parcheggio, anche se svolta su un'area ricevuta in comodato d'uso, senza la prescritta licenza comunale, legittima l'adozione di un provvedimento di cessazione immediata dell'attività, in quanto trattasi di un'iniziativa economica soggetta a specifica autorizzazione amministrativa, a tutela dell'interesse pubblico alla regolamentazione e al controllo di tali attività. La natura di atto pubblico del verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative redatto dalla polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto in esso riportate, gravando sull'interessato l'onere di fornire elementi idonei a confutare quanto ivi attestato.

Sentenza completa

N. 07587/2000
REG.RIC.

N. 00570/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07587/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7587 del 2000, proposto da:
Di Scala Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trani, Salvatore Trani, Silvio Trani, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Trani in Napoli, Via Piscicelli, n. 1/E;

contro

Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell’ordinanza n. 68/2000 emessa il 15 giugno 2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come s…

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