Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 76 del 2011

ECLI:IT:TARAQ:2011:76SENT

Massima

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Il Comune ha l'obbligo di disciplinare urbanisticamente le aree per le quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187/1968, a seguito di diffida a provvedere da parte dei proprietari interessati. Tale obbligo è disciplinato dall'art. 44, comma 1, lett. b-1, della L.R. Abruzzo n. 11/1999, il quale prevede che il Comune debba avviare il relativo procedimento entro il termine perentorio fissato nella diffida (non inferiore a 45 giorni) e concluderlo entro il termine perentorio di un anno dalla data di avvio. Il mancato avvio del procedimento entro il termine di 45 giorni dalla diffida non consente l'immediata proposizione di un'azione giurisdizionale, ma legittima soltanto l'intervento sostitutivo della Provincia. Il termine annuale per la conclusione del procedimento, invece, è coercibile e il suo inutile decorso determina la formazione del silenzio-rifiuto, rendendo ammissibile l'azione di cui all'art. 117 del Codice del processo amministrativo. La particolare complessità dell'attività procedimentale richiesta, pur potendo giustificare un termine di conclusione superiore all'anno, deve essere adeguatamente motivata dall'amministrazione comunale e non può essere desunta dal solo fatto che il procedimento richieda valutazioni urbanistiche con il coinvolgimento di più enti, essendo tali considerazioni implicite nella scelta operata dal legislatore regionale nel fissare il termine annuale. Inoltre, l'avvio di un procedimento di variante generale relativo all'insieme delle aree con vincoli decaduti non preclude la possibilità per i singoli interessati di ottenere un provvedimento relativo alla propria area entro il termine perentorio di un anno dalla diffida, qualora gli incomprimibili tempi della variante generale fossero ritenuti incompatibili con tale termine.

Sentenza completa

N. 00439/2010
REG.RIC.

N. 00076/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della stessa in L'Aquila, via Pescara N.2;

contro

Comune di L'Aquila in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso Comune Ufficio Legale in L'Aquila, via G. Pastorelli;

avente ad oggetto il

SILENZIO FORMATOSI SULLA DIFFIDA 23 GIUGNO 2010 DI PROVVEDERE A DISCIPLINARE URBANISTICAMENTE I TERRENI DI PROPRIETA' DEL RICORRENTE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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