Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5496 del 8 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:5496CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell`art. 10 del Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte del committente, il risarcimento del danno deve essere riconosciuto all`appaltatore solo se questi ha esercitato la facolta` di recedere dal contratto, dovendosi presumere, in caso contrario, che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri; nel caso in cui non sia stata esercitata la facolta` di recesso il diritto al risarcimento del danno non compete neppure se vi sia stata previa costituzione in mora della P.A. e se sia stata iscritta riserva nel verbale di tardiva consegna dei lavori.    da vedere: Sen 25/07/1990 7536 sez 1 Civ

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.