Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9052 del 1 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:9052PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella fattispecie del codice penale militare di pace (nella specie "mancanza alla chiamata") nelle quali è previsto un "giusto motivo" di inosservanza, la falsa rappresentazione del giusto motivo, oggettivamente inesistente, esclude la punibilità, quando si risolva nella supposizione di un elemento materiale che consentirebbe la deroga ai doveri militari. (Nella specie l'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dalla "mancanza alla chiamata" essendosi dubitato che egli erroneamente ritenesse non essere necessario seguire un determinato iter per non prestare il servizio militare in virtù del diritto all'esonero per motivi di famiglia, che a lui competeva).

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