Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3944 del 22 ottobre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3944PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio in virtu` del quale, in tema di misure cautelari, il sindacato della cassazione circa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e` limitato alla verifica dell`adempimento, da parte del giudice di merito, degli obblighi impostigli dall`art. 292 stesso codice, opera anche nell`ipotesi che oggetto del ricorso sia il provvedimento di rigetto dell`appello avverso l`ordinanza del G.I.P. reiettiva dell`istanza di revoca della misura cautelare. E invero il controllo di legittimita` deve anche in tal caso limitarsi alla verifica dell`esistenza, nella decisione impugnata, di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, idonea a dimostrare la perduranza delle esigenze cautelari previste dall`art. 274, sul presupposto implicito che non siano venute meno nel frattempo le condizioni di applicabilita` della predetta misura cautelare.    da vedere: Sen 09/09/1991 811 sez 5 Pen Sen 11/07/1992 1430 sez 6 Pen

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