Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4923 del 28 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4923PEN

Massima

Massima ufficiale
Il dolo, nel delitto di frode nelle pubbliche forniture, consiste nella cosciente volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. L'espressione commettere frode non allude, infatti, ad un comportamento ingannevole, ma identifica il fatto in ogni inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale essendo sufficiente la dolosa consegna di aliud pro alio come nell'ipotesi dell'art.. 515 cod. PEN.. .

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