Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6685 del 8 giugno 1998
ECLI:IT:CASS:1998:6685PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.
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