Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16869 del 4 maggio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:16869PEN

Massima

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Il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, rinvenuti a bordo di un veicolo su cui si trovano più persone, integra il reato previsto dall'art. 6-ter della L. n. 401 del 1989 e può giustificare l'adozione del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. "Daspo") da parte del Questore, non essendo necessaria la titolarità individuale di tali strumenti, ma essendo sufficiente la loro mera disponibilità da parte di ciascuno dei presenti. Il giudice della convalida del Daspo deve valutare tutti i presupposti di legittimità della misura, tra cui la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza, che possono desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese in tal caso l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto mediante l'imposizione dell'obbligo di comparizione. La motivazione del provvedimento di convalida può essere resa anche per relationem, purché sia possibile comprendere adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito dall'organo giudicante, e l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità, ma può incidere sulla congruità e correttezza della motivazione. Nei confronti dei c.d. "recidivi amministrativi", come il soggetto destinatario del provvedimento, la durata minima del nuovo divieto e dell'obbligo di comparizione è di cinque anni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 401 del 1989.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 15.07.2020, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma L. n. 401 del 1989, ex articolo 6, comma 2. …

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