Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 251 del 2021

ECLI:IT:TARBS:2021:251SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento di diniego di apertura del procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo autorizzativo, ha affermato che l'istituto dell'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 commi 4 e 5 del d. lgs. 42/2004 è volto a consentire la regolarizzazione postuma, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di manufatti edilizi costituenti opere c.d. "minori" (che non abbiano comportato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), realizzate in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione e che siano ritenuti, con valutazione ex post dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, compatibili con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l'intervento oggetto della richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica non rientrava nella categoria delle "opere minori", avendo determinato un incremento volumetrico dell'edificio residenziale, come già accertato con autorità di giudicato dal Consiglio di Stato. Inoltre, l'intervento non era stato realizzato in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, bensì in violazione di un espresso diniego di autorizzazione paesaggistica, pronunciato dall'amministrazione in precedenza. Infine, l'incompatibilità paesaggistica delle opere era già stata dichiarata nel provvedimento di diniego della variante, sulla base di una valutazione di merito effettuata dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Pertanto, in assenza delle condizioni richieste per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione procedente è tenuta a negare l'accertamento della compatibilità paesaggistica e a disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza possibilità di dettare prescrizioni conformative, in quanto l'intervento non rientrava nella categoria delle "opere di lieve entità" soggette a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. n. 31/2017.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/03/2021

N. 00251/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01110/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2017, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia, via ((omissis)), 3;

contro

Comune di Lovere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del 11.08.2017 prot. n. 14414/17 con cui il Comune di Lovere, vista l'istanza presentata in data 26.04.2017 finalizzata a determinare le prescrizi…

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