Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1332 del 9 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1332CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di danno cagionato da cosa in custodia, l'art. 2051 cod. civ. pone una presunzione "iuris tantum" di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, e, quindi l'obbligo di vigilare che la stessa, sottoposta al suo effettivo controllo, non arrechi danno. Siffatta presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilita`, deve fornire la prova del "caso fortuito" al quale, va equiparata la "causa estranea", comprensiva altresi` del fatto dello stesso danneggiato, sempre che questo abbia, nel determinismo dell'evento dannoso, un`autonoma efficienza causale e presenti carattere di inevitabilita` rispetto alla sfera di azione del custode. da vedere: [s82\03134]

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