Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4603 del 5 marzo 2004

ECLI:IT:CASS:2004:4603CIV

Massima

Massima ufficiale
La querela di falso è proponibile nel giudizio di Cassazione solo quando concerna documenti attinenti al suddetto giudizio di legittimità, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche con riguardo a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, o comunque siano stati prodotti nel giudizio di merito senza essere stati impugnati per la loro asserita falsità. Ne consegue che detta querela può riguardare l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata, con riferimento, in tal caso, ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, quale l'irregolare costituzione del rapporto processuale.

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