Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10372 del 17 aprile 2024

ECLI:IT:CASS:2024:10372CIV

Massima

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Il giudice, nell'emettere un provvedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c., è tenuto a rettificare integralmente il dispositivo della precedente pronuncia, includendo tutte le statuizioni richieste dalle parti, anche se non espressamente indicate nella precedente decisione, al fine di assicurare la completezza e la correttezza del provvedimento giurisdizionale. Il potere di correzione, infatti, non si limita alla mera rettifica di errori materiali, ma consente di integrare il contenuto del provvedimento, laddove risulti omessa una statuizione richiesta e dovuta, come nel caso della distrazione delle spese di lite in favore di tutti i difensori che ne abbiano fatto istanza. Tale potere di correzione, esercitabile anche d'ufficio, mira a garantire la piena conformità del provvedimento giurisdizionale alle effettive determinazioni assunte dal giudice, evitando che residuino lacune o imprecisioni che possano pregiudicare la tutela dei diritti delle parti. La correzione, pertanto, non costituisce una nuova pronuncia, ma un mero adeguamento formale del provvedimento, volto a rimuovere gli errori materiali e le omissioni, in ossequio ai principi di completezza, chiarezza e correttezza della decisione giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. FALASCHI Milena - Presidente
Dott. PAPA Patrizia - Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere Rel.
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. R.G. 13620/2023, proposto da
Va.Si., quale difensore di Pa.Al. E Pa.Ma., con domicilio in Bari, al (...).
RICORRENTE
contro
Lu.Vi. E Fe.Ma.
INTIMATI
avverso l'ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 12756/2023, pubblicata in data 11.5.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal ((omissis))
RILEVATO CHE
- l'avv. Va.Si. ha segnalato che l'ordinanza indicata in epigrafe con cui, disponendo la correzione della pronuncia di questa Corte n. 9794/2022, era stata disposta la distr…

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