Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 240 del 9 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:240PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel sistema del nuovo codice di procedura penale il vizio di motivazione valutabile in cassazione può concretarsi soltanto in una mancanza (o in una manifesta illogicità) della motivazione stessa, ma esclusivamente se "il vizio risulta dal provvedimento impugnato". Ciò significa che, per aversi mancanza di motivazione, deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice. Non può, perciò, costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali.

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