Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22567 del 8 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:22567CIV

Massima

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Il giudice di legittimità, nel decidere il ricorso per revocazione avverso la propria precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione, chiarisce che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulta escluso, invece, in modo incontestabile dagli atti e documenti di causa, e che tale fatto non deve aver configurato un punto controverso su cui il giudice si sia già pronunciato. Pertanto, la revocazione non è esperibile quando la decisione impugnata sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di pretesi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha equivocato su un fatto, ma ha ritenuto che le censure sull'essere state le prove offerte dal ricorrente disattese non fossero ammissibili nel ricorso per cassazione, trattandosi di una valutazione rientrante nel suo discrezionale potere di apprezzamento del fatto e delle prove, e non di una svista materiale.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ANTONIO VALITUTTIPresidente
MARINA MELONIConsigliere
CLOTILDE PARISEConsigliere
LAURA TRICOMIConsigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSOConsigliere-Rel.
Oggetto:
FALLIMENTO
Ud.14/05/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30500/2022 R.G. proposto da:
LEONARDI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
RICCARDO ZANDONAI N 55, presso lo studio dell’avvocato PINELLI
MARIO (PNLMRA62H11A944F) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE TILS S.p.a. in liquidazione
(partita IVA: 00183990662), in persona del curatore Avv.
((omissis)), rappresentata e difesa dell’avvocato TARDELLA
FRANCESCO (TRDFNC62R13H211H) che lo ra…

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