Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28500 del 16 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:28500PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto che può essere estratto dalla sentenza è il seguente: In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato nei cui confronti non si sia proceduto in absentia abbia reso formale dichiarazione/elezione di domicilio nel precedente grado di giudizio e il difensore abbia "indicato" l'esistenza di tale dichiarazione/elezione nell'atto di impugnazione senza provvedere al deposito, opera nei suoi confronti la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato non assente e della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale principio si fonda sulla ratio legis della riforma del processo in absentia, che mira a garantire la certezza della conoscenza del processo a carico dell'imputato, prevedendo a tal fine un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado e all'assicurazione della ragionevole durata dello stesso. La richiesta di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione, pur comportando un sacrificio per l'imputato, è ritenuta ragionevole e proporzionata, in quanto finalizzata a garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio di impugnazione, senza che ciò determini un pregiudizio per l'imputato. Tale adempimento, infatti, contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e alla certezza del diritto, a fronte di un limitato sacrificio per l'imputato. Pertanto, la mancata osservanza dell'obbligo di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione comporta, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, anche nel caso in cui l'imputato abbia già reso tale dichiarazione o elezione nel precedente grado di giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. GENTILI Andrea - Presidente

Dott. SCARCELLA Alessio - Relatore

Dott. GALANTI Alberto - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. ANDRONIO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mu.Ru. nato a T il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG An.Ro. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio;
letta la memoria del difensore, avv. EL.LE..
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 settembre 2023, la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di M…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.