Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7800 del 7 agosto 1997

ECLI:IT:CASS:1997:7800PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui un assegno bancario venga emesso da soggetto, non titolare del conto corrente, mediante apposizione della falsa firma del vero titolare del conto stesso o di una terza persona, non e` ravvisabile il delitto di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 - emissione di assegno senza l'autorizzazione del trattario - perche` il presupposto della falsificazione consiste nell'intenzione di avvalersi di una autorizzazione ad emettere assegni che comunque esiste, ancorche` beneficiario di essa sia altro soggetto e cioe` il titolare del conto corrente. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso una sentenza del Pretore il quale aveva assolto, per insussistenza del fatto, l'imputato accusato di aver emesso un assegno apponendovi la falsa firma di persona diversa dal titolare del relativo conto corrente, ed aveva altresi` evidenziato che non si era proceduto per il reato di falso non essendo stata presentata querela).   da vedere: Sen 27/05/1993 5427 sez 5 Pen

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