Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 458 del 10 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:458CIV

Massima

Massima ufficiale
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi e non alle ASL, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato. Ne consegue che appartiene allo Stato, non alle regioni o ai comuni, il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 8 del citato d.lgs., concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti di competenza delle amministrazioni locali.

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