Cassazione penale Sez. V sentenza n. 43955 del 22 settembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:43955PEN

Massima

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Il delitto di falsa attestazione previsto dall'art. 483 c.p. sussiste quando la dichiarazione del privato, trasfusa in un atto pubblico, sia destinata a provare la verità dei fatti attestati e la norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento in cui la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale. Ciò si verifica anche nel caso di falsa denuncia di furto di un bene, laddove l'atto sia strumentale a consentire al presunto derubato di usufruire della presupposta copertura assicurativa, poiché l'attestazione mendace di circostanze rilevanti ai fini dell'indennizzo (come l'assenza delle chiavi dal veicolo al momento del furto) integra la fattispecie delittuosa, a prescindere dal fatto che tali dichiarazioni siano rese in un momento successivo rispetto alla denuncia iniziale. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la rilevanza penale della condotta non viene meno per il solo fatto che i particolari falsi siano riferiti al pubblico ufficiale non già nel corpo della denuncia originaria, ma in un atto equipollente di successiva integrazione, atteso che tale comportamento è comunque finalizzato al conseguimento dell'indennizzo assicurativo. Pertanto, il delitto di falsa attestazione sussiste non solo quando sia difforme dal vero il dato storico della sottrazione del bene, ma anche laddove di un episodio realmente accaduto si riferiscano circostanze false, tuttavia decisive ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il difetto di specificità del motivo di ricorso per cassazione, rilevante ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c), va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce all'inammissibilità del ricorso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO ((omissis)) - Presidente

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 17/07/2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ricorre personalmente avverso la pronuncia indi…

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