Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 123 del 4 gennaio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:123CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002).

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