Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22221 del 26 maggio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:22221PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotta dalla L. n. 67 del 2014, pur presentando una indubbia valenza di tipo sostanziale, costituendo un nuovo istituto di estinzione del reato, non trova applicazione retroattiva ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, in assenza di una specifica disciplina transitoria. Il giudice è pertanto tenuto a dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione con messa alla prova avanzata dall'imputato, qualora il procedimento a suo carico risulti già in una fase avanzata, come l'apertura del dibattimento, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, in applicazione del principio tempus regit actum. Tale interpretazione, sebbene possa determinare un trattamento differenziato tra imputati, non è palesemente irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore, non essendo sindacabile in sede di legittimità. Pertanto, in assenza di una disciplina transitoria, la richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere dichiarata inammissibile qualora il procedimento risulti già in una fase avanzata all'entrata in vigore della nuova normativa, senza che ciò comporti una violazione del principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, comma 4, c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 5790/13 del. TRIBUNALE di BRESCIA in data 26/03/2015;
visti gli atti e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. Dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa CARDIA Delia che ha concluso per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 26 marzo 2015, il G.O.T. presso il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento per mess…

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