Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3044 del 8 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3044PEN

Massima

Massima ufficiale
Il vigente ordinamento processuale prevede normalmente il doppio grado di giurisdizione di merito ma al di fuori dei casi eccezionali espressamente contemplati dalla legge - quali quelli di cui al nuovo testo dell'art 538 cod proc pen - il giudizio di cassazione non è configurato come un terzo grado di giurisdizione di merito, ne tale può divenire surrettiziamente attraverso la deduzione dei vizi di cui all'art 524 n 2 in relazione all'art 475 n 3 cod proc pen. infatti, gli accertamenti e gli apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle prove, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di mancanza o contraddittorieta della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente.

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