Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9331 del 8 marzo 2021

ECLI:IT:CASS:2021:9331PEN

Massima

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Il furto di un bene esposto alla pubblica fede, in ragione della sua collocazione in luogo pubblico, integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., in quanto la particolare esposizione del bene, dovuta a necessità o consuetudine, aumenta il disvalore del fatto e la pericolosità sociale della condotta, rendendo più agevole la sottrazione e più difficile la custodia del bene da parte del legittimo proprietario. Tale circostanza aggravante sussiste in modo palese quando il capo di imputazione fa espresso riferimento al furto di un veicolo parcheggiato lungo la via pubblica, senza che sia necessario un ulteriore vaglio sulla sua configurabilità, trattandosi di elemento già desumibile dalla contestazione. L'imputato che abbia accettato il rito del patteggiamento può impugnare la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, senza poter dedurre vizi relativi alla mancata motivazione su singoli profili della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia - Presidente

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. - rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/06/2020 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI NORD;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MOROSINI ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico ministero, PERELLI Simone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO E C…

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