Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 129 del 2020

ECLI:IT:TARCZ:2020:129SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela di atti di una procedura di gara comporta l'illegittimità di tali provvedimenti di annullamento, in quanto la partecipazione procedimentale del privato interessato costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, finalizzato a garantire il contraddittorio e la tutela degli interessi coinvolti. Pertanto, l'amministrazione, prima di procedere all'annullamento in autotutela di atti di una procedura di gara, è tenuta a comunicare l'avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, affinché questi possa far valere le proprie ragioni e produrre elementi fattuali e giuridici rilevanti ai fini della decisione finale. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, infatti, non può essere considerata un mero vizio formale, ma incide sulla legittimità sostanziale del provvedimento di annullamento, in quanto priva il privato della possibilità di partecipare al procedimento e di influire sul contenuto del provvedimento finale. Pertanto, l'annullamento in autotutela di atti di una procedura di gara adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento è illegittimo e deve essere conseguentemente annullato dal giudice amministrativo, fermo restando il potere dell'amministrazione di riesercitare il proprio potere di autotutela nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/01/2020

N. 00129/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.E.P. Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio De Portu, Francesco Tassone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio De Portu in Roma, via Flaminia 354;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Vyaire s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

riguardo al ricors…

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