Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5664 del 22 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5664PEN

Massima

Massima ufficiale
Il disposto dell`art. 299 cod. proc. pen. deve essere letto con riferimento al principio generale immanente nel sistema processualpenalistico, secondo il quale ai provvedimenti giurisdizionali si deve riconoscere una vincolativita` e una definitivita` della decisione adottata, dopo che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti, o dopo che si sia decaduti dalla facolta` di esperirli. Ne consegue che, anche in tema di revoca o di modificazione delle misure cautelari adottate, si deve ammettere una sorta di preclusione processuale alla riproposizione e alla necessita` di riesame delle questioni che, in materia di condizioni di applicabilita` delle misure medesime, sono state (o potevano essere) esaminate con i mezzi di gravame previsti contro l`ordinanza impositiva della misura, sicche` soltanto la sopravvenienza di fatti nuovi puo` di regola giustificare la rivalutazione di quelli gia` apprezzati (o che potevano essere apprezzati) e rendere indispensabile una nuova motivazione sull`intero compendio processuale.     da vedere: Sen 21/01/1993 3305 sez 6 Pen Sen 10/10/1992 3163 sez 6 Pen Sen 07/10/1992 3091 sez 6 Pen

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