Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1550 del 13 febbraio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:1550CIV

Massima

Massima ufficiale
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio ma soltanto per il migliore esercizio della potesta` ordinatoria, affidata al giudice stesso.  Pertanto, qualora il giudice della esecuzione non disponga la comparizione del debitore, nei casi previsti dalla legge, ovvero non venga portato a conoscenza del debitore stesso il decreto con il quale sia stata fissata l`udienza per la sua comparizione, non si verifica una violazione del principio del contrad dittorio, deducibile in ogni momento della procedura; detta omissione puo` soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell`omessa sua audizione, puo` insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all`art. 617 c.p.c..  conforme: [s76\00094] [s71\00924] [s69\02865] [s67\01981] [s67\00761]

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