Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1618 del 2006

ECLI:IT:TARBA:2006:1618SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, nell'esaminare il ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) ONLUS contro gli atti della Regione Puglia relativi al calendario venatorio regionale per l'annata 2004-2005 e alla proroga del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2004, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1. Il parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS), pur essendo obbligatorio per l'adozione del calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 33 della legge regionale pugliese n. 27/1998, non è necessario ai fini della validità del calendario venatorio qualora l'amministrazione regionale abbia provato di averlo richiesto tempestivamente ma di non averlo ricevuto in tempo utile per la sua adozione. In tal caso, la Regione può legittimamente procedere all'approvazione del calendario venatorio sulla base del precedente anno, in applicazione del comma 1 dell'art. 33 della citata legge regionale. 2. La proroga del Piano faunistico venatorio regionale oltre il termine quinquennale di efficacia non determina la decadenza del piano stesso, ma comporta la sua prorogatio, con conseguente ultrattività delle relative disposizioni fino all'approvazione del nuovo piano. Ciò in ragione dell'utilità che un provvedimento programmatorio, anche se scaduto, può conservare ai fini di una razionale azione amministrativa di settore, nonché dell'esigenza di evitare un vuoto normativo lesivo dei valori ambientali tutelati. 3. L'omissione del parere del Comitato tecnico regionale, prescritto dall'art. 9, comma 13, della legge regionale n. 27/1998 ai fini della proroga del Piano faunistico venatorio, non determina l'illegittimità della proroga stessa qualora il Comitato non fosse operativo per la fase di rinnovo dei suoi componenti, come accaduto nella fattispecie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2007/2004, proposto da
Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) ONLUS-, in persona del suo Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)) e domicilio eletto in Bari alla via Boccapianola n. 1 presso e nella sede della sezione regionale del WWF Puglia giusto mandato a margine del ricorso;
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)) preso il cui studio in Bari, alla p.zza A. Moro n. 33 elettivamente domicilia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1293 del 5.8.2004 recante: calendario venatorio regionale annata 2004-2005, nonché dell'allegato Calendario venatorio region…

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