Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8819 del 20 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8819PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice, sussistendo le condizioni positive per la declaratoria di estinzione del reato, deve astenersi dall'esame di nullità processuali, anche di ordine generale, ogni qualvolta queste non siano idonee ad incidere astrattamente sullo esercizio della potestà punitiva ed, in concreto, sull'esercizio effettivo del potere di azione, giacché in siffatte ipotesi, mediante l'annullamento con rinvio ed il conseguente ritorno del processo al giudice di merito, si verrebbe a ripetere una nuova attività processuale, il cui esito appare, nella generalità, di già prestabilito. Tale principio applicato in materia di estinzione del reato per amnistia, può estendersi anche alla prescrizione - stante l'evidente analogia delle situazioni processuali che vengono a costituirsi nelle due ipotesi e non riscontrandosi, nello ordinamento processuale, limiti ostativi derivanti da disposizioni particolari.

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