Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 154 del 2022

ECLI:IT:TARLE:2022:154SENB

Massima

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Il titolare di un titolo edilizio legittimamente rilasciato, anche se stagionale, conserva il diritto al mantenimento delle relative strutture per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, a prescindere dalla scadenza naturale del titolo stesso. Tale disposizione, di carattere eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, è volta a tutelare la posizione giuridica del titolare del titolo edilizio, il quale non può essere privato della facoltà di utilizzare le strutture realizzate in forza di un provvedimento legittimamente adottato, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale e delle conseguenti difficoltà economiche. Pertanto, l'ordine di demolizione/smontaggio di tali strutture, adottato prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, risulta illegittimo per violazione della citata norma di proroga, la quale opera in modo automatico e inderogabile, senza necessità di ulteriori formalità o provvedimenti amministrativi. La ratio della disposizione è quella di evitare che il titolare del titolo edilizio, già gravemente colpito dagli effetti economici della pandemia, subisca ulteriori pregiudizi a causa della perdita anticipata della facoltà di utilizzare le strutture realizzate, le quali mantengono la loro legittimità per il periodo di tempo stabilito dalla legge, a prescindere dalla scadenza naturale del titolo originario.

Sentenza completa

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00154/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01749/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- dell'Ordinanza del Comune di Porto Cesareo n. 128 del 7 dicembre 2021;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente…

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