Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 23535 del 28 settembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:23535CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, le pensioni privilegiate ordinarie, corrisposte ove gli eventi abbiano riguardato un militare non di leva, sono soggette per l'intero ammontare ad IRPEF, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.p.r. n. 597 del 1973 (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.p.r. n. 917 del 1986), mancando un'espressa previsione di deroga al principio dell'assoggettabilità ad imposizione, disposta invece dall'art. 34 del D.p.r. n. 601 del 1973 per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387), anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio, dell'erogazione stessa.

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