Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1099 del 23 febbraio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1099CIV

Massima

Massima ufficiale
Il potere attribuito dall'art 26 del rd 30 dicembre 1923 n 2839 (richiamato dall'art 25 della legge 9 giugno 1947 n 530) al consiglio comunale di delegare alla giunta municipale la deliberazione sulle azioni eccedenti la competenza del pretore e su quelle non espressamente demandate alla cognizione esclusiva del consiglio, include anche il potere di delegare alla medesima giunta la deliberazione sull'autorizzazione al sindaco ad agire o resistere in giudizio nelle predette cause riguardanti il comune; tuttavia, tale deliberazione, in quanto adottata, in base a delega consigliare, non è soggetta alla successiva ratifica dello stesso consiglio, ratifica che e, invece, prescritta dall'art 140 del rd 4 febbraio 1915 n 148, nell'ipotesi in cui la giunte abbia deliberato in via d'urgenza, in assenza di qualsiasi intervento del consiglio comunale.

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