Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14078 del 8 aprile 2024

ECLI:IT:CASS:2024:14078PEN

Massima

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Il giudicato penale, quale espressione del principio di certezza del diritto, può essere rimosso attraverso l'istituto della revisione solo in presenza di nuovi elementi di prova che, se valutati unitamente a quelli già acquisiti, siano idonei a determinare il proscioglimento del condannato. La valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione non può, tuttavia, spingersi ad una anticipazione del giudizio di merito, ma deve limitarsi ad una sommaria delibazione circa l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte dei nova dedotti, verificandone l'affidabilità, la persuasività e la congruenza nel contesto processuale già definito. Le dichiarazioni di un coimputato, rese in epoca successiva al giudicato, non costituiscono di per sé prova nuova, ma devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità, non potendosi ammettere una revisione fondata sulla mera ritrattazione di precedenti dichiarazioni. Il giudice della revisione, pertanto, è tenuto a dichiarare inammissibile la richiesta quando i nuovi elementi probatori risultino manifestamente inidonei a inficiare l'accertamento dei fatti già coperto dal giudicato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Relatore
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Ca.Pa. nato a A il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.i. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e p…

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