Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1831 del 2012

ECLI:IT:TARMI:2012:1831SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di revoca di un nulla osta all'esercizio di un'attività, legittimamente adottato dall'autorità competente nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, può essere successivamente rinunciato dal destinatario, determinando così la sopravvenuta carenza di interesse al relativo contenzioso giurisdizionale. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della rinuncia espressa del ricorrente al perseguimento della tutela giurisdizionale avverso l'atto impugnato, venuto meno l'interesse originario alla sua annullamento. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il provvedimento amministrativo di revoca di un nulla osta, legittimamente adottato, può essere successivamente rinunciato dal destinatario, determinando così la sopravvenuta carenza di interesse al relativo contenzioso giurisdizionale. In tali casi, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese, in considerazione della rinuncia espressa del ricorrente alla tutela giurisdizionale avverso l'atto impugnato, venuto meno l'interesse originario alla sua annullamento. La massima evidenzia come il venir meno dell'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto impugnato, a seguito della sua rinuncia, determini l'improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio. Ciò in quanto il giudice amministrativo non può pronunciarsi su un ricorso privo di interesse attuale da parte del ricorrente, essendo tenuto a dichiararne l'improcedibilità.

Sentenza completa

N. 02663/2001
REG.RIC.

N. 01831/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02663/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2001, proposto da:
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. (già Siemens Information and Communication Networks S.p.A.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Borghi e Carlo Cossalter, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via della Guastalla, 2

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Salvatore Pezzulo, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10

per l'annullamento

del provvedimento del direttore del settore ambiente ed energie del 21.5.2001, avente ad o…

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