Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2633 del 29 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2633CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale del 26 luglio 1979 n 93 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 10, secondo e terzo comma, del rd 8 gennaio 1931 n 148 (disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n 633, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'azione giudiziaria dell'agente in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica - il previo ricorso gerarchico ex art 10 del rd n 148 del 1931 è configurabile solo come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria per l'attribuzione di un certo status al dipendente e, pertanto, per effetto dello ius superveniens rappresentato dalla sentenza suindicata, va cassata con rinvio la sentenza di merito che, sulla base della normativa in precedenza vigente, ha ritenuto l'improponibilità della domanda giudiziaria.

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